IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3 e 6  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,
concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; 
  Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha  sostituito  l'art.  6
della predetta legge n. 189 del 1959; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1992,  n.  217,  concernente
disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  per  il
potenziamento  delle   infrastrutture,   degli   impianti   e   delle
attrezzature delle Forze di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, n.
283, che stabilisce il numero  dei  comandi  e  reparti  territoriali
della Guardia di finanza; 
  Ritenuta la necessita' di istituire un nuovo comando di zona  e  di
nucleo  regionale  di  polizia  tributaria  nella  regione  Sardegna,
nonche' una zona  aeronavale  che  contribuisca  al  contrasto  della
criminalita' organizzata  con  riferimento  agli  illeciti  posti  in
essere via mare; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 1993; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di  finanza  sono
cosi' determinati: 
    a) n. 16 zone; 
    b) n. 20 legioni; 
    c) n. 13 nuclei regionali di polizia tributaria. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 189/1959
          e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Il Corpo della guardia di finanza e' cosi'
          ordinato:
             Comando generale.
             Comandi e reparti territoriali:
              zone;
              legioni;
              nuclei di polizia tributaria.
             Scuole:
              comando scuole;
              accademia;
              scuola sottufficiali;
              legione allievi;
              centri di addestramento.
             Enti vari:
              centri studio;
              centri tecnici;
              centri logistici;
              reparto autonomo centrale;
              officine;
              magazzini".
             "Art. 6 (come sostituito dall'articolo unico della legge
          31 marzo 1966, n. 200, poi  modificato  dall'art.  5  della
          legge  2  dicembre  1980,  n.  794).  -  Ciascuna  zona  e'
          costituita dal comando, da un numero vario di  legioni,  da
          un  centro  di  addestramento  e,  di massima, da un nucleo
          regionale  di  polizia  tributaria.  Ciascuna  legione   e'
          costituita  dal  comando  e  da  un numero vario di gruppi,
          nuclei di  polizia  tributaria,  stazioni  navali,  sezioni
          aeree  e  unita'  minori.  A  decorrere  dal  corrente anno
          accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando  scuole  sono
          equiparate  ai  comandi  di zona. Il comando scuole ha alla
          dipendenza la scuola sottufficiali e  la  legione  allievi,
          che  sono  costituite  dal  comando e da un numero vario di
          battaglioni e di unita' minori,  e  la  scuola  di  polizia
          tributaria.  La scuola alpina, la scuola nautica e la banda
          musicale del Corpo  dipendono  dal  comando  della  legione
          allievi.
             I    nuclei   di   polizia   tributaria   sono   reparti
          specializzati  per  le  investigazioni   ed   hanno   rango
          variabile   a   seconda   dell'importanza  economica  della
          circoscrizione in cui operano.
             Il nucleo centrale  e  i  nuclei  regionali  di  polizia
          tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario
          di  gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale
          dipende direttamente dal comando generale.
             Per l'attribuzione del rango di comando di Corpo  e  per
          l'individuazione  degli  incarichi  che comunque comportano
          l'esercizio  delle  funzioni  di  comandante  di  Corpo  si
          provvede con decreto del Ministro delle finanze.
             Il  numero  delle  zone,  delle  legioni  e  dei  nuclei
          regionali di polizia tributaria e' determinato con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          per le finanze, di concerto con il Ministro per il  tesoro,
          entro   i   limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del
          bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza -
          e dei contingenti di personale previsti dagli organici".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.