IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha sostituito l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, n. 283, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza; Ritenuta la necessita' di istituire un nuovo comando di zona e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Sardegna, nonche' una zona aeronavale che contribuisca al contrasto della criminalita' organizzata con riferimento agli illeciti posti in essere via mare; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono cosi' determinati: a) n. 16 zone; b) n. 20 legioni; c) n. 13 nuclei regionali di polizia tributaria.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 189/1959 e' il seguente: "Art. 3. - Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato: Comando generale. Comandi e reparti territoriali: zone; legioni; nuclei di polizia tributaria. Scuole: comando scuole; accademia; scuola sottufficiali; legione allievi; centri di addestramento. Enti vari: centri studio; centri tecnici; centri logistici; reparto autonomo centrale; officine; magazzini". "Art. 6 (come sostituito dall'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 200, poi modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1980, n. 794). - Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale. Per l'attribuzione del rango di comando di Corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di Corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.